Sentenza n. 144 del 1982
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SENTENZA N. 144

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto legge 28 maggio 1981, n. 248 (Misure per contenere il disavanzo di gestione delle Unità sanitarie locali) promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte, Marche, Veneto, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Friuli - Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Bolzano e delle Regioni Sardegna e Lazio, notificati il 26, il 27 e il 29 giugno 1981, depositati nella cancelleria della Corte costituzionale l'1, il 2, il 3, il 4 e il 7 luglio 1981, rispettivamente iscritti ai numeri 27. 29, 32, 33, 36, 38, 40,42, 43, 46 e 47 del registro ricorsi 1981 e dei quali é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 193 del 15 luglio 1981 e n. 200 del 29 luglio 1981.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

uditi gli avvocati Alberto Predieri per le Regioni Piemonte, Toscana e Marche, Gaetano Romanelli (in sostituzione dell'avv. Enrico Romanelli) per la Regione Liguria, Gaspare Pacia per la Regione Friuli - Venezia Giulia, Fabio Lorenzoni (in sostituzione dell'avv. Giuseppe Guarino) per la Provincia autonoma di Bolzano e per la Regione Sardegna;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Le Regioni Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto e la provincia autonoma di Bolzano hanno impugnato avanti alla Corte il decreto legge 28 maggio l981, n. 248 ("Misure per contenere il disavanzo di gestione delle Unità Sanitarie locali"). Con il prevedere che il disavanzo delle Unità Sanitarie locali sia ripianato attraverso la riduzione delle quote spettanti alle Regioni in virtù dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ("Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario"), l'atto legislativo impugnato vulnererebbe la sfera garantita alle ricorrenti dagli artt. 117, 118 e 119 Cost. Alcune di queste prospettano poi alla Corte ulteriori motivi di illegittimità del decreto censurato. Per resistere ai predetti ricorsi, si é costituito, in tutti i giudizi con essi promossi, il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. In una memoria prodotta in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura osserva che il decreto legge impugnato non é stato convertito in legge ed é Venuta Così a cessare la materia del contendere. Analoga conclusione é stata formulata dal patrocinio delle Regioni ricorrenti.

 

Considerato in diritto

 

Tutti i ricorsi, ai quali si fa riferimento in narrativa, hanno per oggetto il medesimo testo normativo: il che consente alla Corte di esaminarli e deciderli congiuntamente. Il decreto legge impugnato dalle ricorrenti non é stato convertito entro i sessanta giorni dalla pubblicazione, ed ha quindi, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost., perduto efficacia fin dall'inizio. Decaduto detto decreto legge, tutti i ricorsi che ne avevano proposto l'impugnazione devono essere ritenuti inammissibili.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1982.